Statuto (estratto)
Costituzione e finalità
La Banda Musicale noalese, fondata nel 1813 come “Società Filarmonica” e riconosciuta legalmente Eccelsa Imperiale Regia Luogotenenza Veneta con decreto 5 settembre 1853, n.19141, è stata ricostituita in associazione fin dal 6 aprile 1966 col nome di Banda Cittadina “G. Verdi” di Noale. (ndr: dal 2004 è denominata Corpo Filarmonico “Città di Noale”)
La Banda Cittadina, allo scopo di favorire, soprattutto tra i giovani l’educazione musicale in genere, organizza una scuola di musica, manifestazioni musicali e concerti pubblici.
E’ una libera associazione che non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica ed è retta dal presente Statuto che deve essere osservato da tutti i soci, disciplinando i rapporti tra loro.
L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione che, per carattere di strumentalità, connessione o accessorietà, sia ritenuta opportuna per il conseguimento dello scopo sociale.
Soci e cariche associative
Sono soci della Banda Cittadina coloro che, osservate le norme relative all’ammissione, vengono a far parte dell’associazione.
Sono soci coloro che sono stati ammessi da parte del Consiglio di Presidenza e risultino in regola con il versamento della quota annuale di adesione stabilita dal Consiglio di Presidenza
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio di Presidenza recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e i Regolamenti.
Ogni socio ha i medesimi diritti nei confronti dell’Associazione; ad ognuno, in particolare, spetta il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
La qualità di socio non può essere trasferita a terzi.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermi restando, in ogni caso, il diritto di recesso e la facoltà di esclusione del socio, come più avanti regolamentati.
L’adesione all’Associazione comporta, per l’associato maggiore di età, il diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Chiunque aderisca all’Associazione può, in qualsiasi momento, notificare la sua volontà di recedere. L’esercizio di tale diritto è efficace dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Presidenza riceve notifica della volontà di recesso, salvo che sia motivato da giusta causa, nel qual caso avrà efficacia immediata.
In presenza di inadempimento all’obbligo di versamento della quota di adesione oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Presidenza, da prendersi con maggioranza di due terzi e con voto segreto, su relazione motivata del Collegio dei Probiviri.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento motivato di esclusione.
Gli associati che per qualsiasi motivo cessano di appartenere all’Associazione bandistica, non hanno alcun diritto sul fondo comune, né possono vantare altri diritti.
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci
- il Consiglio di Presidenza
- la Commissione artistica
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Probiviri
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.